Di ambiente si è cominciato a parlare quando gli inquinamenti, gli scempi e le devastazioni sono diventati diffusi ed intollerabili: è giusto, quindi, che la ricostruzione del diritto all'ambiente e della tutela giuridica del bene ambiente sia fatta nella prospettiva del danno ambientale. Questo danno ha però un carattere particolare: non è il tradizionale danno civilistico di natura individuale, è invece un danno pubblico, nel senso che è un danno alla collettività ed allo Stato inteso come ente esponenziale della collettività. Tale danno è risarcibile? La questione pone problemi difficili. Occorre dimostrare che l'ordinamento vigente conosce non solo un soggetto individuale, privato o pubblico, ma anche un soggetto collettivo; occorre provare che non c'è solo un diritto individuale di fruizione ambientale, ma anche una proprietà collettiva dell'ambiente; occorre infine collegare l'interesse pubblico dello Stato-persona al diritto umano, fondamentale ed inviolabile di tutti, alla fruizione, gestione e conservazione dell'ambiente. Alla fine, si scoprirà che l'ordinamento è molto più elastico di quanto si possa pensare e che, in forza di principi democratici sanciti dalla Costituzione, forme di tutela, pensate ed applicate in relazione ad interessi puramente individuali, possono agevolmente essere estese agli interessi della collettività.
Data pubblicazione
01/01/1990