Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia ed attualità

Atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medioevale, mostra bibliografica e cartografica Napoli 23-25 settembre 2004

Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia ed attualità

Atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medioevale, mostra bibliografica e cartografica Napoli 23-25 settembre 2004

AA.VV.


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Il diritto si evolve; in particolare, il diritto marittimo si evolve sulla base dell'evoluzione della tecnica e delle esigenze del commercio, che mutano continuamente. Tuttavia, proprio nel campo marittimo ci sono antiche tradizioni, antichi istituti che continuano a vivere e che sono stati, se vogliamo, gli iniziatori di concetti nuovi nel campo del diritto. Pensiamo alla limitazione della responsabilità armatoriale, all'avaria comune. Quindi, nonostante l'evoluzione tecnica e l'evoluzione del commercio, la tradizione marittima continua ad avere una grande importanza, perché dagli antichi istituti noi possiamo trarre insegnamento e verificare se in quello che è stato fatto secoli addietro non ci sia ancora oggi qualche cosa che può essere utile. Vorrei, a questo proposito, fare un esempio che traggo da alcuni studi che ho fatto tempo addietro e che riguardano la mia città, la Repubblica di Genova. Nel '600 è stata promulgata a Genova una legge sulla pubblicità navale, una delle prime, a mio avviso, in questa materia. Questa legge che risale, secondo il Pardessus, al 1644, in realtà non è entrata in vigore subito. Tuttavia, circa una ventina di anni dopo, nel 1668, il Gran Consiglio, ha approvato un'altra legge, basata sulla precedente, sulla pubblicità navale e, in particolare, sulle garanzie che dovevano assistere i finanziamenti per la costruzione delle navi e per l'esercizio delle navi. La garanzia, chiamata nella legge del 1668 "cautela", si traduce, in realtà, in un'ipoteca, ciò che risulta dal contenuto stesso della legge. Essa richiedeva, per la sua stessa esistenza, la pubblicità. Quindi esisteva già allora un tipo di pubblicità che chiameremmo, con linguaggio odierno, "costitutiva". Questa cautela doveva, per essere valida anche nei confronti delle parti, ripeto, essere annotata su un libro. Cosa fosse questo libro nella legge originale non è chiaro; tuttavia, da commenti successivi di qualche anno soltanto, è risultato che questo libro era in realtà una "matricola", per quanto non sia chiaro se la pubblicità navale di questo tipo, cioè delle garanzie sulla nave, fosse fatta nello stesso registro in cui le navi probabilmente erano iscritte. È infatti anche possibile che esistessero, come esistono tutt'ora in Francia, due registri separati: uno per le iscrizioni delle navi e un altro per la pubblicità navale. La stessa possibile esistenza di un registro separato ci fa riflettere, perché nei Paesi scandinavi ancora oggi esiste un solo registro centrale per la pubblicità delle garanzie. Questo facilita la consultazione di questo registro e quindi la verifica dell'esistenza o meno di gravami sulle navi. Quindi, anche noi possiamo, da tradizioni antiche, ancora oggi riflettere su quello che sarebbe la forma migliore per questa pubblicità. In merito alle garanzie, non è chiaro se queste cautele fossero delle ipoteche legali o delle ipoteche convenzionali, perché dal linguaggio usato sembrerebbe che la cautela nascesse direttamente dall'esistenza del credito, ciò che le avvicinerebbe a un privilegio. In questa ipotesi, noi possiamo riflettere se quella esigenza di allora di rendere pubblico un certo tipo di privilegio, che ancora oggi ripeto è portata alla luce da parecchi studiosi, non sia realizzabile, e quindi la natura occulta del privilegio non possa al giorno d'oggi essere superata da una qualche forma di pubblicità. Va notato che, secondo quella legge del 1668, la pubblicità richiedeva un atto pubblico come fondamento della prova del credito; quindi c'è una verifica del credito abbastanza rilevante perché doveva essere fondato su un atto pubblico. Ma l'aspetto più interessante forse è quello della modalità con cui la pubblicità veniva realizzata perché questo libro sul quale dovevano essere annotate le cautele era curato da quello che chiamano il cancelliere del magistrato. Questo cancelliere aveva il dovere di effettuare la trascrizione delle cautele sul libro e doveva effettuarle nello stesso giorno in cui la cautela gli veniva presentata. Io insisto su questo perché oggi, per esempio, non ci sono delle regole precise sulla pubblicità navale come c'erano in questa legge. Io vorrei soltanto leggervi, per curiosità, quello che diceva questa legge sul problema della modalità con cui si garantiva la pubblicità. Si procedeva alle annotazioni degli atti mattina e pomeriggio e gli atti che venivano annotati la mattina prevalevano su quelli annotati il pomeriggio, mentre quelli annotati nella stessa mattinata erano graduati alla parità. In alcuni ordinamenti giuridici questo esiste ancora oggi; non nel nostro, per cui basta un secondo di differenza... Però su base di che cosa? È questo il punto da verificare: qual è l'elemento rilevante: è la trascrizione o è l'annotazione su quel primo registro in cui le domande vengono segnate? Questa legge dice questo, ve lo leggo perché è veramente curioso: ". '...che il cancelliere pro tempore del detto prestantissimo magistrato alla di cui cura sarà detto libro non possa tanto alla mattina quanto alla sera partirsi dal suo scagno". Scagno è, ancora oggi, il termine giuridico per "studio", per ufficio; mio nonno aveva uno scagno, non aveva uno studio. In definitiva il cancelliere non doveva andare a casa se non aveva annotato tutti gli atti che gli avevano presentato: che prima non abbia riveduto il libro suddetto, fatte tutte le note che gli saranno state presentate e sottoscritte quelle che il sottocancelliere aveva notato. Ciò sotto le ore, i tempi saranno che saranno state presentate, cioè quelle della mattina la mattina e quelle del dopopranzo al dopopranzo e ciò sotto pena del significato di privazione della cura del cancelliere e risarcimento dei danni. Il tutto a giudizio del detto prestantissimo magistrato. Quindi, in realtà il conservatore dell'ipoteca aveva degli obblighi molto precisi e delle precise responsabilità. Dalla relazione di apertura di Francesco Berlingieri
Autore
Ean / Isbn
978887391910
Pagine
650
Data pubblicazione
20/04/2007